Statuto del Dottorato in Informatica
(DISI, Universita' di Genova)

ART. 1 - Costituzione del Dottorato Ai sensi e per fini specificati nell'art. 68 D.P.R. 11.07.1980, n.382, e' costituito presso l'Universita' di Genova il Dottorato in Informatica per le attivita' didattiche e scientifiche volte a conferimento del corrispondente titolo di Dottore di Ricerca.

ART. 2 - Utilizzazione di attrezzature didattiche e scientifiche
Per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, il Dottorato si avvale delle attrezzature scientifiche e didattiche messe a disposizione dai Dipartimenti di Informatica e Scienze dell' Informazione, Fisica e Matematica, ed eventualmente da altre istituzioni, secondo le esigenze del Dottorato, definite e concordate dal Collegio dei Docenti e dal Coordinatore.

ART.3 - Modalita' di svolgimento del Corso di Dottorato
Il corso per il conseguimento del Dottorato di Ricerca in Informatica e' di durata quadriennale, si svolge mediante attivita' didattiche articolate in cicli seminariali specialistici ed attivita' di ricerca guidata, che hanno luogo presso il Dipartimento di Informatica e Scienze dell' Informazione dell'Universita' di Genova, secondo un programma dettagliato previsto dal Collegio dei Docenti all'inizio di ciascun anno accademico, in conformita' a quanto stabilito dal successivo ART.5. E' prevista la possibilita' da parte dei dottorandi di effettuare periodi di soggiorno-studio presso Laboratori ed Universita', sia in Italia che all'estero, in conformita' con le attivita' didattiche programmate dal Collegio dei Docenti.

ART.4 - Collegio dei Docenti
Il Dottorato e' retto dal Collegio dei Docenti, composto da 15 membri designati, professori di ruolo dell'Universita' di Genova, firmatari della proposta istitutiva del Dottorato, o cooptati a maggioranza dal Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti resta in carica il tempo necessario all'espletamento di ciascun ciclo di dottorato cui il presente atto si riferisce.

ART.5 - Compiti del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti

ART.6 - Compiti del Coordinatore
Il Coordinatore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei Docenti, provvede a convocarlo quando necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, cura i rapporti con l'amministrazione e provvede alla supervisione dell'attivita' di ricerca dei dottorandi e dell'attivita' seminariale, avvalendosi della collaborazione di docenti designati allo scopo. Svolge inoltre tutte le attivita' operative necessarie al buon funzionamento del Dottorato, nel quadro della normativa vigente e di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.

ART.7 - Convenzioni con Enti estranei al Dottorato
Il Collegio dei Docenti puo' proporre l'istituzione di convenzioni con altre Universita', anche straniere, o con Enti pubblici o privati che svolgano specifica e qualificata attivita' di ricerca nel campo di interesse, ai fini della fornitura di risorse e servizi al Dottorato per gli scopi istituzionali o dell'utilizzazione di specifiche competenze e di attrezzature scientifiche o didattiche disponibili presso dette Universita' o detti Enti, anche ai sensi del primo comma dell'art. 69 del citato D.P.R. n. 382.