ART. 1 - Costituzione del Dottorato Ai sensi e per fini specificati nell'art. 68 D.P.R. 11.07.1980, n.382, e' costituito presso l'Universita' di Genova il Dottorato in Informatica per le attivita' didattiche e scientifiche volte a conferimento del corrispondente titolo di Dottore di Ricerca.
ART. 2 - Utilizzazione di attrezzature didattiche e scientifiche
Per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, il Dottorato si
avvale delle attrezzature scientifiche e didattiche messe a disposizione
dai Dipartimenti di Informatica e Scienze dell' Informazione, Fisica e
Matematica, ed eventualmente da altre istituzioni, secondo le esigenze
del Dottorato, definite e concordate dal Collegio dei Docenti e dal
Coordinatore.
ART.3 - Modalita' di svolgimento del Corso di Dottorato
Il corso per il conseguimento del Dottorato di Ricerca in Informatica
e' di durata quadriennale, si svolge mediante attivita' didattiche
articolate in cicli seminariali specialistici ed attivita' di ricerca
guidata, che hanno luogo presso il Dipartimento di Informatica e
Scienze dell' Informazione dell'Universita' di Genova, secondo un
programma dettagliato previsto dal Collegio dei Docenti all'inizio di
ciascun anno accademico, in conformita' a quanto stabilito dal
successivo ART.5. E' prevista la possibilita' da parte dei dottorandi
di effettuare periodi di soggiorno-studio presso Laboratori ed
Universita', sia in Italia che all'estero, in conformita' con le
attivita' didattiche programmate dal Collegio dei Docenti.
ART.4 - Collegio dei Docenti
Il Dottorato e' retto dal Collegio dei Docenti, composto da 15 membri
designati, professori di ruolo dell'Universita' di Genova, firmatari
della proposta istitutiva del Dottorato, o cooptati a maggioranza dal
Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti resta in carica il tempo
necessario all'espletamento di ciascun ciclo di dottorato cui il
presente atto si riferisce.
ART.5 - Compiti del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti
ART.6 - Compiti del Coordinatore
Il Coordinatore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei
Docenti, provvede a convocarlo quando necessario o su richiesta di
almeno tre dei suoi membri, cura i rapporti con l'amministrazione e
provvede alla supervisione dell'attivita' di ricerca dei dottorandi e
dell'attivita' seminariale, avvalendosi della collaborazione di
docenti designati allo scopo. Svolge inoltre tutte le attivita'
operative necessarie al buon funzionamento del Dottorato, nel quadro
della normativa vigente e di quanto deliberato dal Collegio dei
Docenti.
ART.7 - Convenzioni con Enti estranei al Dottorato
Il Collegio dei Docenti puo' proporre l'istituzione di convenzioni con
altre Universita', anche straniere, o con Enti pubblici o privati che
svolgano specifica e qualificata attivita' di ricerca nel campo di
interesse, ai fini della fornitura di risorse e servizi al Dottorato
per gli scopi istituzionali o dell'utilizzazione di specifiche
competenze e di attrezzature scientifiche o didattiche disponibili
presso dette Universita' o detti Enti, anche ai sensi del primo comma
dell'art. 69 del citato D.P.R. n. 382.