DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ORGANICO, RECLUTAMENTO E MOBILITA' Decreto n. 2463 I L R E T T O R E Vista la Legge 10.4.1991, n. 125; Visto il D. M. 23.6.1997; Vista la Legge 27.12.1997, n. 449, ed in particolare l'art. 51, comma 6; Visto il D.M. 11.2.1998; Visto il D.R. n. 2341 del 18.8.1998 con il quale sono state emanate le "Norme relative all'applicazione delle disposizioni legislative finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica" approvate dal Senato Accademico del 2 e 24.7.1998, con presa d'atto del Consiglio di Amministrazione dell' 8.7.1998; Vista la nota prot. n. 2867 del 15.12.1997 con la quale il M.U.R.S.T. ha provveduto ad assegnare quota di cofinanziamento per gli assegni finalizzati alla collaborazione ad attivita' di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della citata legge n. 449/1997; Viste le deliberazioni in data 25 e 26.5.1998 con le quali gli Organi di governo hanno approvato lo stanziamento, per gli assegni in parola, di una cifra pari al suddetto cofinanziamento; Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 24 e 28.7.1998 con le quali sono state approvate le proposte di attribuzione di n. 39 assegni finalizzati alla collaborazione ad attivita' di ricerca; Viste le relazioni trasmesse dalle strutture dipartimentali interessate; D E C R E T A ART. 1 Numero degli assegni Sono indette n. 38 procedure di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzate al conferimento di complessivi 38 assegni a tempo determinato per la collaborazione all'attivita' di ricerca nei programmi specificati nell'Allegato "A" che fa parte integrante del presente bando. Il candidato che intende concorrere a piu' procedure deve presentare domanda separata per ciascuna di esse. Qualora con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a piu' procedure, il candidato sara' ammesso soltanto alla prima indicata nella domanda stessa. Per quanto concerne le discipline incluse nei settori scientifico-disciplinari si rimanda al D.M. 23.6.1997, citato in premessa, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.7.1997 - Serie Generale. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. ART. 2 Requisiti generali di ammissione I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea; b) possesso del titolo di studio specificato nell'allegato "A" al presente bando per ciascun programma di ricerca. Si precisa che il suddetto allegato descrive altresi il curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca di cui il candidato, oltre alla laurea, deve essere in possesso; c) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). d) idoneita' fisica. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori, in base alla normativa vigente. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i neolaureati privi di titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza derivante da attivita' di ricerca gia' svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato. Ai vincitori in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate all'ultimo comma del presente articolo potra' essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni. Non e' ammesso il cumulo con borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle utili ad integrare l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero, concesse dall'Universita' degli Studi di Genova o da Istituzioni nazionali o straniere. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato ai sensi dell'art. 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'Universita' puo' fissare, con motivato provvedimento, il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero ciascun corso di dottorato, sentito il relativo collegio dei docenti. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo e non di ruolo, docenti e personale tecnico-amministrativo delle Universita', il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della citata legge n. 449/1997 nonche' coloro che sono iscritti a corsi universitari post-laurea, fatto salvo quanto previsto al comma precedente. ART. 3 Domanda e termine di presentazione La domanda di ammissione alla procedura deve essere indirizzata al Direttore Amministrativo dell'Universita' degli Studi di Genova - Dipartimento Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Organico, Reclutamento e Mobilita' - Via Balbi 5, e redatta, in carta semplice, su apposito modello - Allegato "B", che fa parte integrante del presente bando, disponibile presso la Sede dell'Amministrazione Centrale, Via Balbi 5. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato B - fac simile della domanda - purche' sia chiara ed integrale. In ogni caso la domanda deve essere scritta a macchina ovvero in stampatello ma in modo chiaro e assolutamente leggibile. La domanda deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale. La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il candidato dovra' indicare con chiarezza e precisione il numero del programma di ricerca, l'area scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare per i quali intende essere ammesso alla procedura. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di valutazione comparativa indette con il presente Decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Il candidato dovra' allegare ad ogni domanda di partecipazione, in unica copia: -i documenti attestanti i titoli e le pubblicazioni che intende sottoporre alla valutazione; -il curriculum della propria attivita' scientifica (datato e sottoscritto) nonche' l'elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli (datato e sottoscritto); - il certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea. Non saranno valutati documenti attestanti titoli eventualmente gia' prodotti a questa o altra Amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, ne' documenti che dovessero pervenire a questa Universita' dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione. A pena di non valutazione i documenti attestanti i titoli (con esclusione delle pubblicazioni) devono essere prodotti in originale o in copia resa conforme all'originale. Le pubblicazioni, premesso che devono ritenersi valutabili solo gli estratti di stampa, poiche' le bozze non presuppongono l'avvenuta pubblicazione, sono valide ai fini della valutazione anche se prodotte in semplice fotocopia, purche' siano evidenti l'autore, l'editore, il titolo dell'opera, il luogo di pubblicazione ed il numero dell'opera da cui sono ricavate, ovvero le informazioni equivalenti che consentano l'identificazione dell'opera. Per i lavori stampati all'estero deve, altresi, risultare la data di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.Leg.vo Luogotenenziale 31.8.1945, n. 660. ART. 4 Dichiarazioni da formulare nella domanda Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome, ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione: a) la data ed il luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea; c) il possesso del titolo di studio richiesto per il programma di ricerca cui concorre (vedere precedente art. 2). I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno altresi specificare se lo stesso sia stato riconosciuto equipollente a quello previsto in base ad accordi internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del T.U. 31.8.1993, n. 1592. Il candidato dovra' altresi indicare l'Universita' che ha rilasciato il titolo e la data del conseguimento. d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; e) di non essere dipendente di ruolo (o non di ruolo) delle Universita', di non prestare servizio di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della citata legge n. 449/1997 ne' presso altre pubbliche amministrazioni e di non essere iscritti a corsi universitari post-laurea (vedere precedente art. 2 e nota b) delle "Note per la compilazione della domanda"); f) di non fruire di borse a qualsiasi titolo conferite (con esclusione di quelle utili ad integrare l'attivita' di ricerca con soggiorni all'estero, concesse dall'Universita' degli Studi di Genova o da Istituzioni nazionali o straniere) (vedere precedente art. 2 e nota b) delle "Note per la compilazione della domanda"). Il candidato dovra' sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. ART. 5 Valutazione dei titoli e prove d'esame Le prove d'esame avranno luogo a Genova e tenderanno ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato. Esse consisteranno: - nella valutazione dei titoli presentati; - in un colloquio concernente la discussione dei titoli stessi con approfondimento, per ciascuna procedura, degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca, indicati nell'allegato "A" al presente bando. Il punteggio complessivo e' pari a 60 punti cosi suddivisi: - 20 punti per la valutazione dei titoli; - 40 punti per il colloquio. Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui e' stato attribuito un punteggio, per i titoli presentati, di almeno 8 punti. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 28/40. Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma: - punteggio attribuito ai titoli; - valutazione conseguita nel colloquio. Le tipologie di titoli valutabili sono: - titolo di dottore di ricerca o annualita' di frequenza a dottorati di ricerca: fino a punti 8; - attestati relativi al conseguimento di diplomi di specializzazione; - attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero; - attestati di svolgimento di attivita' di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero; - pubblicazioni scientifiche; -altri titoli a discrezione della Commissione giudicatrice: fino a punti 12. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda. La comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli nonche' l'elenco dei candidati ammessi al colloquio verra' data contestualmente, prima della data fissata per il colloquio, mediante affissione di apposito avviso all'Albo della sede degli esami. Il colloquio si svolgera' in un locale aperto al pubblico. Il diario della prova d'esame con l'indicazione della sede in cui la stessa avra' luogo sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sara' affisso all'Albo della sede degli esami. A parita' di merito e di titoli e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. ART. 6 Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici sono costituite da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di ruolo, nominati dal Rettore su proposta della commissione scientifica dell'area interessata. Espletate le prove, le commissioni formano la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. La graduatoria di merito e quella del vincitore della procedura di valutazione comparativa sono approvate con decreto rettorale. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parita' di punti, della preferenza prevista dall'ultimo comma del precedente art. 5. Sono dichiarati vincitori, nel limite degli assegni da conferire, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito e quella del vincitore saranno pubblicate mediante affissione all'Albo del Rettorato di questa Universita', via Balbi 5. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. ART. 7 Conferimento degli assegni di ricerca Al candidato dichiarato vincitore della procedura verra' conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato, un assegno corrispondente alla durata specificata nell'allegato "A" al presente bando per ciascun programma di ricerca, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. All'atto della stipula del contratto il vincitore dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal precedente art. 2. Il vincitore in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, quinto comma, dovra' produrre documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza assegni. Gli assegni hanno durata non superiore a 2 anni e sono rinnovabili per altri 2 anni, compatibilmente con la verifica della copertura finanziaria da parte degli Organi Collegiali di Governo, con le modalita' di cui al successivo art. 9. ART. 8 Trattamento economico e normativo Gli oneri finanziari derivanti dalle presenti procedure gravano sui fondi del Bilancio di questa Universita'. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca e' determinato in 28 milioni di lire, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Universita'. Il predetto importo e' erogato in rate mensili posticipate. Agli assegni si applicano, in materia fiscale e previdenziale le disposizioni richiamate dall'art. 51, comma 6, della citata Legge n. 449/1997. Eventuali oneri assicurativi obbligatori sono a carico dell'assegnista. La collaborazione e' svolta in condizioni di autonomia, nei soli limiti dei programmi di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'. ART. 9 Valutazione dell'attivita' svolta Il responsabile scientifico della ricerca e l'assegnista trasmettono alla Commissione scientifica, almeno due mesi prima della scadenza del contratto, una relazione finale da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca. La Commissione scientifica di area valutera' la relazione finale, riguardante l'attivita' svolta e i risultati conseguiti nell'ambito del programma di ricerca, esprimendo un parere sulla possibile rinnovabilita' dello stesso. Il contratto non potra' essere rinnovato qualora l'attivit a' scientifica dell'assegnista non sia documentata. I giudizi espressi dalla Commissione scientifica di area devono essere adeguatamente motivati e sono insindacabili. ART. 10 Presentazione dei documenti Il candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i sottoelencati documenti: 1) certificato comprovante la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 2) certificato del titolo di studio specificato nell'allegato "A" al presente bando per ciascun programma di ricerca (in bollo); 3) copia del codice fiscale. I documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione e altri Enti a qualsiasi titolo. Gli assegnisti saranno invitati a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. ART. 11 Restituzione della documentazione I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine questa Universita' disporra' del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'. ART. 12 Rinvio circa le modalita' di espletamento del concorso Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa. Genova, 17 settembre 1998. I L R E T T O R E f.to Pontremoli